|
Decreto 29 novembre 2002-Requisiti tecnici per la costruzione,
l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio
di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 luglio 1931, n. 773;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante
norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego o la
vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi
e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento ed il trasporto
degli oli minerali e loro derivati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, recante
l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendio;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera f), e l'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di
distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, attraverso l'impiego di
serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici;
Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982;
Sentito il Ministro delle attivita' produttive; Sentito il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002;
Espletata la procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che
codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE; DeArt. 1. - Scopo -
Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo
stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di
distribuzione.
Art. 2. - Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi.
l. I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel
rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:
a) il mantenimento dell'integrita' strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
c) la possibilita' di eseguire i controlli previsti.
2. I serbatoi interrati sono:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.
Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna
rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete
esterna in altro materiale non metallico, purche' idoneo a garantire la tenuta
dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico,
purche' resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete
interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale
anticorrosione;
b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una
cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale
impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite.
La cassa di contenimento puo' contenere uno o piu' serbatoi senza setti di
separazione tra gli stessi.
3. Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le
apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate
nel rispetto di quanto previsto nel comma 1, possono essere di materiale non
metallico.
4. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere
dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del
prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate
funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
5. La capacita' massima dei singoli serbatoi interrati e' stabilita in 50 m3. I
serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari
compartimenti.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di cui al
precedente comma 2, e' ammessa la centralizzazione dei sistemi, purche' sia
consentito il controllo dei singoli serbatoi.
Nel caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente comma 5, e'
ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia
idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.
7. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita
targa di identificazione che deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacita', lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.
creta:
Art. 3. - Conduzione dei serbatoi interrati.
1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di
buone gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e
degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di
funzionalita' dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento
delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza
secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Art. 4. - Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi.
1. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri
dell'Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base di
norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali di detti Stati che
permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza
antincendio equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,
possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
2. Al fine di dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla
norma di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli
interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria
all'esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l'esito dell'esame,
motivando l'eventuale diniego.
|